Equiparate droghe leggere e pesanti, quantitativi precisi, pene più severe, misure alternative. Il 13-11-03 il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo disegno di legge sulle droghe presentato dal vicepresidente del Consiglio Fini. Fini ritiene che la sua proposta si collochi al di fuori della contrapposizione tra proibizionisti (che ridurrebbero la droga a un problema penale) e antiproibizionisti (che favorirebbero la diffusione più ampia della droga), basandosi su tre capisaldi: prevenzione, repressione, recupero. Il DDL prevede numerose novità: DROGHE: vengono accorpate in un’unica tabella, senza distinzione tra leggere e pesanti. POSSESSO: viene comunque punito, anche se si detengono droghe per uso personale (al Prefetto è tolta la facoltà di limitarsi all’ammonizione formale a non fare più uso di stupefacenti) QUANTITA’: sarà la quantità di cui si è in possesso a determinare l’applicazione di sanzioni amministrative o penali. Per dosi inferiori ai 500 mg di cocaina, 200 mg di eroina, 0,05 mg di lsd, 300 mg di mdma, 200 mg di metadone, 200 mg di morfina/oppio, 150 mg di cannabis e derivati, 50 mg di anfetamina viene contestato il consumo illecito e scattano sanzioni amministrative, per dosi superiori viene contestato il reato di spaccio e vengono applicate sanzioni penali. SANZIONI AMMINISTRATIVE: vengono inasprite, in quanto si allungano da quattro mesi ad un anno il periodo massimo per cui possono venire ritirate patente di guida, passaporto, porto d’armi, permesso di soggiorno turistico (per gli extracomunitari) e da un mese a un anno il periodo massimo di fermo amministrativo del ciclomotore. Ai recidivi e ai pregiudicati possono essere applicate, per un massimo di due anni, misure di sicurezza più pesanti: obbligo di firma bisettimanale presso carabinieri o polizia, obbligo di rientro e permanenza nella propria abitazione in orari prefissati, divieto di frequentare determinati locali o persone, divieto di allontanarsi dal comune di residenza, divieto di condurre veicoli a motore. L’applicazione delle misure amministrative può essere revocata se risulta che il soggetto si è sottoposto, con esito positivo, ad un idoneo programma terapeutico. SANZIONI PENALI: vanno da sei a venti anni. Scatta l’arresto da 3 a 18 mesi anche per l’inosservanza delle sanzioni e misure disposte dal prefetto. MISURE ALTERNATIVE: si allunga, da 4 a 6 anni, il limite di pena per cui la pena stessa può essere sospesa in presenza di un programma terapeutico. COMUNITA’: verranno istituiti albi regionali, a cui potranno iscriversi le comunità che abbiano determinati requisiti. Queste otterranno un abilitazione a stipulare convenzioni con le regioni e il ministero di grazia e giustizia, potranno certificare la dipendenza da droga e predisporre il piano terapeutico. Il disegno di legge di Fini ha raccolto adesioni (don Gelmini, don Benzi, S. Patrignano) e suscitato polemiche (Federserd, D. S., Margherita, Verdi, Rifondazione, Radicali). In particolare viene contestata l’equiparazione tra le droghe e tra consumo e spaccio, la maggior tolleranza espressa con le dosi massime nei confronti dei cocainomani rispetto ai consumatori di cannabinoidi Il centrosinistra ha presentato alla Camera una proposta di legge alternativa, che prevede la depenalizzazione per il consumo, la misure alternative alla detenzione, la riduzione del danno.
[…] Un po’ di autoreferenzialità. Il commento (non richiesto) sulla legge Fini sulle droghe è stata una delle prime attività del mio blog, all’èpeca: qui e qui; […]